Per una opinione libera ed affrancata dai condizionamenti politici e dagli slogan populisti.

L’esperienza recente del covid insegna che le convinzioni di un popolo possono esser facilmente manipolate attraverso una campagna mediatica “indirizzata e controllata”, soprattutto se accompagnata da false informazioni provenienti da persone apparentemente esperte ed autorevoli e, magari per questo, ritenute portatori di una verità da accettare per fede.

Ho ritenuto opportuno, quindi, analizzare in modo obiettivo le regole che governano l’attuale funzionamento del CSM e metterle a confronto con quelle proposte dalla riforma in modo da poter offrire al lettore la possibilità di formare una convinzione personale, libera e consapevole, affrancata da quegli stereotipi di stampo prettamente politico e propagandistico che circolano sui canali informativi ed affollano le trasmissioni televisive

Nel procedere in questo percorso, daremo la giusta attenzione al periodo storico in cui è stato creato il CSM che, anticipando quando si illustrerà di seguito, è un organo concepito dal costituente del 1948 in reazione ad un sistema di governo totalitario qual era il regime fascista e che divenne realmente operativo solo 10 anni dopo la sua concezione, con la legge del 1958.

Le regole attuali del CSM: composizione, nomine e funzioni

Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo di autogoverno della magistratura ordinaria, la cui composizione e nomina sono regolate dalla Costituzione (art. 104) e, in particolare, dalle modifiche apportate dalla riforma Cartabia (L. 71/2022) e da successivi interventi normativi. 

Il CSM è composto da 27 membri – di cui n. 24 elettivi e n. 3 di diritto – che durano in carica 4 anni 

I membri di diritto sono: il Presidente della Repubblica (che lo presiede), il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

I membri elettivi sono costituiti da 16 componenti togati (cioè magistrati) e 8 componenti laici (cioè non magistrati):

I 16 Magistrati ordinari sono eletti dai magistrati ripartiti per funzioni (giudicanti, requirenti, legittimità).

I membri laici invece sono eletti dal Parlamento in seduta comune e sono scelti tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio

Il CSM decide nomine e promozioni dei magistrati, assegna gli incarichi direttivi ed esercita funzioni disciplinari (tramite una sezione interna)

Il contesto storico in cui è stato concepito il CSM

Il modo in cui è stato “progettato” il Consiglio Superiore della Magistratura nel 1948 si comprende solo guardando il contesto storico in cui ebbero ad operare i padri costituenti quando vennero chiamati a concepire la Costituzione

L’Italia usciva da una dittatura (1922-1943) durante la quale la magistratura non era indipendente perché sotto l’egida del Ministero della Giustizia che controllava carriere e promozioni dei giudici ed esercitava un forte potere sui magistrati (i giudici che si opponevano al regime potevano essere trasferiti o bloccati professionalmente)

Questa prerogativa venne percepita dagli italiani del tempo come uno dei fattori che aveva permesso alla dittatura di consolidarsi – per cui, come reazione al timore che il futuro governo dell’Italia potesse di nuovo controllare i giudici, si decise di creare un sistema di forti contrappesi: al Parlamento (chiamato a fare le leggi) ed al Governo (chiamato a amministrare il paese nel rispetto delle leggi), venne affiancata la Magistratura come terzo organo del sistema, indipendente da entrambi e governato da un Organo fondamentalmente diretto dai medesimi magistrati

Questo è il presupposto storico della nascita del principio costituzionale per cui la magistratura è un “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.

Prima del 1948 non esisteva un organo di autogoverno della magistratura e le decisioni su nomine, trasferimenti, promozioni e disciplina dipendevano sostanzialmente dal Ministero della Giustizia.

I costituenti pensarono: se il governo decide la carriera dei giudici, i giudici potrebbero temere il governo. Quindi concepirono l’idea (totalmente nuova per l’Ordinamento italiano) di sottrarre queste decisioni alla politica e affidarle a un organo autonomo: il Consiglio Superiore della Magistratura.

I costituenti, però, nel concepire il CSM, decisero di inserire anche membri laici eletti dal Parlamento al fine di prevenire il rischio di un corporativismo e garantire un collegamento democratico.

Sin dall’origine, quindi, il sistema venne concepito con l’idea di creare equilibrio tra autonomia e controllo democratico.

Possiamo quindi concludere affermando che il CSM nasce come reazione diretta all’esperienza fascista e rappresenta il frutto di un convincimento, suggerito dal ventennio di una dittatura invadente, che bisognava evitare il pericolo che la magistratura potesse nuovamente dipendere dal potere politico

Nei 70 anni trascorsi dall’entrata in funzione del CSM (divenuto operativo solo nel 1958, dopo 10 anni di “rodaggio” della democrazia), il contesto storico che aveva strettamente condizionato la nascita del CSM è radicalmente mutato al punto tale che, oggi, si è formata, nella coscienza popolare, la convinzione opposta: che la magistratura sia divenuta uno strumento della politica, a servizio di correnti interni apertamente schierate a favore di una ideologia

Il cambiamento ha avuto inizio con i processi di tangentopoli (guidati da Borrelli e Di Pietro che, non a caso, ha finito per fondare un partito), passando per gli anni bui delle battaglie giudiziarie contro Berlusconi (reso bersaglio, in un arco temporale di 30 anni, di ben 35 processi penali di cui solo uno terminato con una sentenza di condanna per illeciti fiscali di Mediaset) per finire agli scandali recenti del caso Palamara

Nel nuovo contesto storico quindi si avverte una esigenza diametralmente opposta rispetto a quella che aveva condizionato i padri costituenti: quella di sottrarre la magistratura dal controllo politico esercitato tramite le correnti interne e restituire al CSM la dignità di organo indipendente non solo dal Parlamento e dal Governo ma anche da giochi di potere politico tra ideologie contrastanti

Le nuove regole della riforma

Ho ritenuto opportuno far precedere l’illustrazione delle regole che propone la riforma da un esame del contesto in cui è stato concepito il CSM per consentire al lettore di comprendere appieno che le ragioni del cambiamento che si propone di avviare con questa prima riforma della giustizia hanno una matrice storica ed originano da una progressiva involuzione del CSM che, da organo indipendente dalla politica è divenuto un organo manipolato da correnti politiche interne alla magistratura (allo stato attuale, il CSM è la proiezione istituzionale della rappresentanza correntizia propria dell’ANM)

Le regole concepite dal Legislatore della riforma si pongono quale obiettivo quello di ridurre le corporazioni interne, attraverso un sistema (il sorteggio) che tende a prevenire il rischio di scelte manipolate da lobby ed accordi: insomma, si vuole de-politicizzare l’autogoverno della magistratura dall’interno.

Cosa cambia dunque ?

In linea con la scelta di separare la carriera della magistratura requirente (i magistrati vocati a dirigere indagini e sostenere l’accusa degli imputati di un reato) da quella della magistratura giudicante (i magistrati chiamati a valutare il compimento o meno dei reati di cui sono accusati senza esser condizionati dall’esito delle indagini) e con i principi propri del processo accusatoria introdotto nel 1988, la riforma propone di sdoppiare il CSM in due Organi: uno a capo della magistratura requirente ed uno a capo della magistratura giudicante

Questo primo step possiamo definirlo sostanzialmente neutro rappresentando una decisione giusta e coerente con la separazione delle funzioni

Le differenze più importanti si registrano sul sistema delle nomine dei membri togati e dei membri laici

I 16 membri togati non vengono più eletti direttamente dai magistrati (come accade ora) ma vengono sorteggiati tra i magistrati idonei (per anzianità e condotta) ad assumere la carica

Il vantaggio, dunque, è che la scelta dei componenti non potrà più esser condizionata da sistemi di pressione interni (dettate da scambi di favore o conoscenze o comunanze di ideologie politiche) perché i membri non saranno più dei rappresentanti dei gruppi elettivi ma magistrati estratti a sorte – e, quindi, la direzione dell’Organo sarà (almeno potenzialmente) libera ed indipendente dai voleri delle correnti interne

Ed i membri laici ?

Questi continueranno ad esser costituiti da Professori universitari ed avvocati con esperienze ultradecennali scelti dal Parlamento (come prima) con l’unica differenza che, mentre in passato la nomina individuale provenire direttamente dal Parlamento in seduta comune e quindi rappresentava una scelta politica, con la riforma anche questa nomina sarà affidata al sorteggio tra candidati prescelti dal Parlamento stesso.

Insomma, anche la scelta dei membri laici viene rivestita da “neutralità” grazie al sistema del sorteggio tra la lista dei candidati preventivamente individuati dal Parlamento

Le novità della riforma non si arrestano alla separazione delle carriere ed ai criteri di nomina dei candidati

La riforma infatti prevede l’istituzione di un Organo nuovo chiamato ad esercitare il potere disciplinare e chiamato Alta Corte Disciplinare

A questo organo quindi viene affidato il compito di giudicare sugli illeciti disciplinari (vale a dire su comportamenti contrari ai doveri del magistrato come abuso della funzione giudiziaria,  comportamenti incompatibili con il prestigio dell’ordine giudiziario, ritardi o negligenze gravi nell’esercizio delle funzioni) e di applicare le sanzioni (quali ammonimento o censura, perdita di anzianità; trasferimento d’ufficio; sospensione dalle funzioni; rimozione dall’ordine giudiziario nei casi più gravi).

Oggi queste decisioni sono prese dalla sezione disciplinare del CSM

Attraverso l’istituzione di questo organo, si vuoleevitare che il giudizio disciplinare possa esser affidato a colleghi appartenenti alle stesse correnti e, quindi, aumentare l’imparzialità e la credibilità delle sanzioni e separare l’autogoverno amministrativo dalla funzione “giurisdizionale” disciplinare.

La composizione prevista mira a essere mista, essendo l’Alta Corte destinata ad esser composta:

– da magistrati ordinari selezionati con modalità diverse dall’elezione diretta (per evitare logiche correntizie).

– da membri laici (professori universitari di diritto;avvocati con lunga esperienza professionale) scelti dal Parlamento con maggioranze qualificate.

– da componenti di vertice della giurisdizione (membri provenienti dalle magistrature superiori in particolare Cassazione).

Attraverso la costituzione di un controllo disciplinare separato dall’autogoverno si tende quindi ad evitare autoreferenzialità interna ed a prevenire il rischio di protezioni reciproche

Un cenno alla separazione delle carriere – uno sguardo all’Europa

Il tema merita davvero solo un cenno, essendo la separazione delle carriere una esigenza diffusa e condivisa non solo dall’opinione pubblica ma anche dal Legislatore che, nel corso dei decenni, ha continuato rimarcato le differenze tra PM e Giudici delimitando progressivamente la possibilità per i magistrati di passare dalla funzione giudicante alla funzione requirenti e viceversa (oggi, se le percentuali sono davvero limitate, dipende non da una “coscienza comune” ma solo dalle regole stringenti imposte dal Legislatore)

Ai negazionisti per definizione (o magari per simpatia verso correnti politiche), chiedo: sareste davvero sereni e certi della terzietà del giudice se il giudizio su una imputazione in cui si trovasse coinvolto un figlio o un familiare stretto venisse affidato ad un magistrato che, fino al giorno prima, svolgeva il pubblico ministero ed era applicato proprio ad accusare  persone per gli stessi reati oggetto di imputazione ?

La terzietà del Giudice (non del Pubblico Ministero) è una esigenza costituzionale sancita dall’art. 111 Cost. che solo la separazione delle funzioni è in grado di poter assolvere realmente.

Va comunque chiarito che la riforma non incide (artt. 105, 106, 107 Cost.) sulle assunzioni, sui rapporti con il Ministero (art. 107 Cost.), sulle quote di rappresentanza (art. 104 Cost.) ed anzi rafforza le garanzie per il pubblico ministero (art. 104 Cost.) finendo per incidere solo sul modello organizzativo: all’ingresso in magistratura, si sceglie la funzione o di PM o di Giudice. Basta !

La scelta è definitiva ed impedisce il passaggio da una funzione all’altra

A seconda della scelta, il magistrato avrà un proprio CSM, ciascuno assegnato a gestire la carriera del magistrato stesso, secondo criteri non più condizionati dal clientelismo delle correnti interne ma da criteri meritocratici proprio di un sistema sano che tende a premiare chi lavora bene ed a sanzionare chi invece lavora male e non osserva ai doveri cui è chiamato

Concludo con uno sguardo ai sistemi europei ed in particolari a quelli francesi e tedeschi con i quali l’ordinamento italiano presente maggiori affinità. Ebbene, a parte che nel Portogallo, negli altri paesi la funzione requirente (cioè l’accusa penale) è affidata a funzionari del giustizia (così in Germania ove operano i “Staatsanwälte” e nei Paesi bassi), a magistrati collegati al Ministero della Giustizia (così in Francia con i parquet), ad un ministero di magistrati  autonomo con a capo un Procuratore generale nominato dal Governo (così in Spagna con il Ministerio Fiscal), ad avvocati pubblici totalmente estranei al corpo della magistratura (cosi nel Regno Unito con i Crown Prosecution Service), a funzionari della Giur  indipendenti le funzioni di Pubblico Ministero in tutti gli altri paesi mele funzioni di Pubblic

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Conclusioni

Che he la giustizia non funzioni, è un dato oggettivo.

Che abbia bisogno di riforme radicali, è un sentimento diffuso.

Che sia fortemente politicizzata da correnti interne, è una verità ammessa dagli stessi protagonisti.

Che sia apertamente schierata ad indirizzare le opinioni degli elettori, è una conclusione che trova quotidiane conferme nella radio diffusione di espressioni di disvalore provenienti da personaggi illustri della magistratura.

La giustizia ha bisogno di esser profondamente riformata – ed a mio avviso non basta la semplice separazione delle carriere ma occorre operare cambiamenti radicali che vanno dalla totale revisione del sistema di accesso alla magistratura (oggi il gravoso compito di giudicare sulla vita e sul patrimonio delle persone è affidato ad un concorso cui i candidati si approccio dopo esser confrontati solo con i libri) alla modifica del sistema di responsabilità dei magistrati (oggi eccessivamente schermata da filtri che, in modo oggettivo, rendono impossibile il risarcimento dei danni dipendenti da errori giudiziari).

Com’è possibile assistere passivamente ad assoluzioni che giungono dopo decenni di messa alla gogna che rovinano letteralmente la vita delle persone, a sentenze che negano diritti che vengono riconosciuti solo dopo costose ed impegnative opposizioni, a valutazioni emesse con superficialità imbarazzanti, spesso accompagnate da atteggiamenti di superiorità, che conducono a conclusioni poi totalmente riformate ? Perché il cittadino non dovrebbe poter invocare un risarcimento commisurato al pregiudizio procurato da questa malpractice ?

Vorrei concludere osservando che tutti, almeno a parole, riconosciamo la necessità di un cambiamento profondo del sistema giustizia. Proprio per questo appare difficile comprendere la durezza dello scontro che accompagna anche interventi riformatori limitati, che rappresentano soltanto un primo passo e non certo la soluzione definitiva ai problemi esistenti. Se ogni tentativo di modifica viene respinto come una minaccia anziché discusso come un’occasione di miglioramento, il rischio è quello di restare immobilizzati in un sistema che continua a mostrare criticità evidenti senza riuscire mai ad affrontarle davvero. Una riforma può essere perfettibile, ma l’assenza di qualunque riforma rappresenta, per i cittadini, il fallimento più grave.